Definizione agevolata 2019

 

Definizione agevolata 2000/17 – Rate scadute e nuovo termine al 7 dicembre 2018Primi indirizzi per la pace fiscale 2019

Hai saltato le rate della “rottamazione-bis”? Entro il 7 dicembre puoi metterti in regola e ripartire! Se paghi le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, verrai automaticamente ammesso ai benefici della Definizione agevolata prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ma non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.

L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17  (cosiddetta “rottamazione-bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

 

Come pagare le rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Una copia della Comunicazione  è disponibile nell’area riservata del portale.
In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, puoi chiederne una copia compilando il form dedicato qui di seguito.
Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

 

 

 

 

Rottamazione ter 2019: ammessi anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate

La pace fiscale abbraccerà anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.

Potranno rientrare nella nuova rottamazione:

  • i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso. In tal caso sarà necessario eseguire i versamenti delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre entro il 7 dicembre 2018;
  • i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
  • i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3).

Rottamazione anche per le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno gli interessi previsti dalla legge.

Restano invece esclusi dalla rottamazione delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

  • risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.